Garante della privacy: l’attestato di formazione appartiene al lavoratore
Il Garante per la protezione dei dati personali β Provvedimento n. 571 del 11 settembre 2025 β ha chiarito definitivamente che πβππ‘π‘ππ π‘ππ‘π ππ ππππππ§ππππ ππ πππ‘ππππ ππ π πππ’πππ§π§π π π’π πππ£πππ πΜ π’π πππ‘π ππππ πππππ πππ πππ£ππππ‘πππ, π πβπ ππ’ππ π‘π βπ πππππ‘π‘π π ππ‘π‘ππππππ πππππ π πππππππππ.
Con questo provvedimento il Garante ha affermato un principio di diritto destinato a incidere profondamente sulla gestione documentale della formazione aziendale: βGli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilitΓ deve essere garantita allβinteressato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.β
π°π πππππππ πππππππππ, πππΜ πππππππ:
– consegnare lβattestato al lavoratore al termine del corso, contro firma di ricevuta;
– conservare una copia nel fascicolo formativo, con informativa aggiornata ex art. 13 GDPR;
– rilasciare copia conforme su richiesta, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.
π°π πππππππππ πΜ πππππ ππππππππ
πππ:
– la formazione appartiene alle lavoratrici e ai lavoratori, non allβimpresa. Negare la consegna o trattenere lβattestato significa violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di correttezza contrattuale civilistica del datore di lavoro.
Leggi qui il testo del provvedimento:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10183903
