
Le novità del decreto 81: datori di lavoro e formazione
Il D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” della Legge 7 dicembre 2021 n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20.12.2021) ha modificato il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – TULS) introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al pari di quanto previsto per il dirigente, il preposto ed i lavoratori, già precedentemente obbligati dall’art. 37 del TULS.
Il legislatore ha così colmato quella che poteva tradursi in una falla nel processo di prevenzione e protezione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dove ogni soggetto svolge un ruolo determinante in riferimento alle proprie attribuzioni, figuriamoci se si tratta del ruolo apicale.
La prerogativa tipica della Leadership aziendale di “guidare con l’esempio” viene disattesa nel momento in cui il datore di lavoro della sicurezza non conosce ciò che pretende conoscano e mettano in pratica gli altri componenti dell’organizzazione a lui sottoposti.
Ricordiamo che il datore di lavoro pur avendo l’opportunità d’individuare figure che svolgono specifiche funzioni in materia (medico competente, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, preposto, addetti emergenze, etc.) rimane l’obbligato principale all’osservanza di tutte le disposizioni antinfortunistiche previste dalla normativa in vigore in quanto titolare, beneficiario e organizzatore primo dell’attività lavorativa e delle condizioni nelle quali viene svolta.
Anche in presenza di delega delle proprie funzioni ad un soggetto terzo, l’obbligo più importante rappresentato dalla Valutazione dei Rischi, strumento cogente per il controllo dei rischi legati all’attività lavorativa e per migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza, rimane perentoriamente in capo al datore di lavoro.
Eppure sino ad ora, a meno di assumere il ruolo di RSPP, sempre possibile per imprese edili fino a trenta lavoratori, per il datore di lavoro non era prevista alcuna formazione su aspetti ed attività in merito alle quali esercita il potere decisionale e di spesa.
Lungimiranti furono, e dobbiamo dire non solo su tale aspetto, le Parti Sociali edili che in occasione del rinnovo contrattuale del 2008 (guarda caso coevo al TUSL, a testimonianza che ci sono “stagioni” particolarmente sensibili a determinate tematiche) auspicarono, purtroppo con flebile applicazione, ad un “Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili” di cui si riporta un estratto, a memoria di un’occasione perduta:
“ … le parti concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento. A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile. Le parti inoltre propongono l’istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi ed al termine dei quali sarà rilasciato un apposito attestato di qualificazione.”
Tale concetto di qualificazione dell’esecutore troverà un’articolazione più ampia ed organica nell’Avviso Comune delle Parti Sociali edili del 28 luglio 2011, in riferimento al Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e specificatamente sulla Patente a punti edile di cui all’art. 27 del TULS, sul quale aspettiamo ancora definizione dei criteri da parte di una ormai “fantomatica” Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Al fine di scongiurare dubbi interpretativi, confidiamo che l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che dovrà regolare questo e gli altri percorsi formativi in materia di sicurezza, verrà esitato entro la già prevista data del 30 giugno 2022.