Badge di Cantiere, la nuova norma rafforza un obbligo già esistente
L’obbligo ricadente in capo al datore di lavoro di munire i lavoratori di tessera di riconoscimento già previsto dal D.Lgs. 81/08 subisce un’importante evoluzione con il D.L. 31 ottobre 2025 n. 159, titolato Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Riferimenti normativi L’art. 18, co. 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08 annovera tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente di imprese operanti nello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, quello di “munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”; i contenuti sono già stati oggetto d’implementazione a seguito della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) che aggiunge la data di assunzione del lavoratore e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Al contempo, lo stesso D.Lgs. 81/08 prevede all’art. 20, l’obbligo del lavoratore di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, di esporre la summenzionata tessera, estendendo tale adempimento anche al lavoratore autonomo, impegnato nel medesimo luogo di lavoro, il quale è tenuto a provvedervi per proprio conto.
Cosa cambia a seguito del DL 159/2025 L’art. 3 del D.L. n. 159/2025, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198,
Il provvedimento rafforza un obbligo già esistente. Il comma 2 stabilisce che, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili, in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera è utilizzata come badge di cantiere, contenente gli elementi identificativi del lavoratore, ed è resa disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Anche se la norma è chiara, appare opportuno sottolineare che, così come per la patente a crediti, l’obbligo di munire i lavoratori di badge è riferito a tutte le aziende che operano nell’ambito dei cantieri e non solo per le aziende che svolgono lavori edili.
Tempistiche per l’operatività effettiva del badge elettronico Il nuovo badge di cantiere introdotto dal DL 159/2025 sarà pienamente operativo solo a seguito dell’adozione del relativo decreto attuativo, come chiarito dalla legge di conversione
- 198/2025, pubblicata in G. U. n. 301 del 30.12.2025. Infatti, la L. 198/2025 che interviene sull’art. 3 del DL 159/2025, ha precisato che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, quindi entro il 1° marzo 2026, dovrà essere emanato un decreto ministeriale attuativo per la definizione delle modalità concrete di funzionamento del badge digitale di cantiere che probabilmente riguarderà standard tecnici, interoperabilità dei sistemi, misure di controllo tecnologico, monitoraggio dei flussi di manodopera e tipologie di dati trattati. Solo con l’adozione di tale decreto sarà quindi possibile dare piena attuazione alla nuova disciplina.
In conclusione, attualmente resta fermo l’obbligo di identificazione dei lavoratori tramite tesserino di riconoscimento come previsto dall’art. 26 comma 8 badge già previsto dal D.Lgs. 81/08, mentre per il badge digitale di cantiere, per come sopra descritto, attendiamo il decreto attuativo
