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Patente A Crediti E Decurtazioni Per Lavoro “nero”. Nuove Disposizioni

Patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”. Nuove disposizioni

Con la conversione, da parte della L. n. 198/2025, del D.L. n. 159/2025 sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto alle quali, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026, si forniscono le prime indicazioni.

L’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), del citato decreto-legge introduce anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza

Al contempo, viene modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Resta sostanzialmente immutato, invece, il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per “l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Tanto premesso, occorre precisare che l’art. 3, comma 5, del decreto-legge ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

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