Compiti e responsabilità del preposto addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi
Ieri, 30 luglio, è stato pubblicato su notiziariosicurezza.it un interessante articolo dal titolo: Il preposto addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Compiti e responsabilità. Considerata l’importanza del tema abbiamo il piacere di riprenderne qui i contenuti:
Ai sensi dell’articolo 136 del d. lgs. 81 /2008s.m.i. il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, e che la formazione indicata al comma 7 abbia un carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.
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