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Cantieri E Protocollo Condiviso: L’importanza Dell’istituzione Dei Comitati

Cantieri e protocollo condiviso: l’importanza dell’istituzione dei Comitati

Sul “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, sulle sue specificità e sui problemi ancora da affrontare per migliorarlo e aggiornarlo.

Spesso non si comprende fino in fondo l’importanza: l’istituzione e il ruolo dei Comitati istituti dal Protocollo.

Comitati a cui è richiesta un’azione di monitoraggio e verifica. Nell’organizzazione di un Comitato è “fondamentale identificare le persone che operativamente e giornalmente svolgono un controllo sul rispetto delle procedure”.

Argomenti:

  • Il protocollo condiviso e le misure precauzionali di contenimento
  • Le indicazioni normative e l’istituzione del comitato di verifica
  • La composizione e il ruolo di verifica dei comitati: informazione e DPI

 

Il protocollo condiviso e le misure precauzionali di contenimento

Nell’intervento “L’importanza dei Comitati per gestire la sicurezza nel cantiere in emergenza COVID” viene presentata innanzitutto l’evoluzione normativa emergenziale con riferimento particolare ai cantieri e si ricordano i due Protocolli che diventeranno poi due allegati costanti, dal mese di aprile 2020, di tutti i successivi DPCM:

  • “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
  • “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

 

Il protocollo condiviso relativo ai cantieri “prevede fin dalla prima frase di incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento rispetto ai DPCM del 11 marzo 2020 e del 26 aprile 2020” introducendo varie misure.

Misure generali di natura organizzativa:

  • “massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza
  • sospendere lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti […] con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi riconoscibili
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
  • sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere”.

 

Queste invece le “misure generali di prevenzione precauzionale:

  • “[…] rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere
  • lavoratori che non necessitano particolari strumenti/attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, […] posizionati in spazi ricavati
  • […] dove operano più lavoratori contemporaneamente […] Protocolli di sicurezza anti-contagio
  • laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro […], adozione di strumenti di protezione individuale
  • per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate (sanificazione luoghi di lavoro)
  • […] evitare aggregazioni […] in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare […] con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico […] incentivate forme di trasporto […] con adeguato distanziamento viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o navette”.

 

E riguardo alle misure generali di natura collaborativa “si favoriscono […] intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

Si ricorda poi che il “Coordinatore per la sicurezza nella esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi”. E i committenti, “attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio” (aspetto quest’ultimo affrontato e discusso ampiamente nell’intervista).

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma anche su due altri temi:

  • il significato del termine “misure precauzionali”
  • le conseguenze del riconoscimento nei cantieri edili di un rischio biologico generico o esogeno.

 

Le indicazioni normative e l’istituzione del comitato di verifica

Veniamo dunque al Comitato aziendale o di verifica.

 

Il relatore ricorda i punti dei Protocolli che ne parlano:

  • Protocollo ambienti di lavoro (punto 13 – aggiornamento del protocollo di regolamentazione): è costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
  • Protocollo cantieri (punto 10 – aggiornamento del protocollo di regolamentazione): è costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

 

Il Comitato ha, dunque, una funzione ben precisa: “il monitoraggio del rispetto effettivo delle regole di precauzione imposte nel protocollo”.

Se ne deduce che “è estremamente necessario prevedere l’istituzione del Comitato prima della ripresa dell’attività produttiva o di cantiere. La sua funzione è infatti la verifica e il controllo dell’avvenuta messa in opera e il conseguente necessario rispetto delle regole imposte dai protocolli governativi di cui agli allegati 12 e 13” dei vari DPCM (ad esempio il DPCM del 2 Marzo 2021) “al fine di limitare e prevenire la diffusione del virus e pertanto dei contagi tra i lavoratori. Essi, infatti, è altamente probabile che si trovino nelle condizioni di esercitare la propria mansione in condizioni di possibile contatto ravvicinato, quanto meno occasionalmente come ad esempio negli spogliatoi, nei servizi igienici, nelle zone comuni in generale”.

 

Riguardo poi all’istituzione del Comitato si indica che le situazioni sono diverse in ambito aziende e cantieri:

  • aziende: “secondo l’attuale allegato 12 relativo alle aziende è evidente che spetta alle aziende stesse l’istituzione di un Comitato che il DPCM ha reso obbligatorio, prevendo nello stesso la presenza di rappresentanze dei lavoratori, RLS/RLST e/o rappresentanze sindacali. La presenza di altri soggetti non è esplicitamente prevista, ma al momento attuale il RSPP, il MC e altre figure invece con funzioni operative sono spesso inserite”;
  • cantieri: “per quanto riguarda l’allegato 13 relativo ai cantieri l’istituzione è più complessa perché coinvolge un numero di figure molto più ampio e, nei cantieri di medie o grandi dimensioni, prevede la presenza di più imprese esecutrici. Nella premessa dell’allegato 13 è indicato che ‘i committenti attraverso i CS, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio’.

 

Riguardo ai cantieri si ricorda che negli ultimi anni le sentenze di Cassazione hanno evidenziato che la figura del CSE (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera) “è di ‘alta vigilanza’ e pertanto non potrà essere il CSE la figura operativa che verifica quotidianamente il rispetto delle procedure.

Pertanto è “chiaramente compito dei committenti” (o RL – Responsabile dei Lavori – o RUP – Responsabile Unico del Procedimento) “e dei CSE suggerire (forse sarebbe opportuno pretendere) l’istituzione del Comitato, accertandosi che sia stato istituito in condizioni tali da garantire l’effettiva verifica del rispetto delle procedure relative all’applicazione delle misure cautelative anti-COVID19”

Si indica che al fine di dimostrare l’effettiva istituzione del Comitato di cantiere e la comunicazione di questa azione obbligatoria ai sensi della norma “specificandone le funzioni di garantire il rispetto delle regole precauzionali, è necessario ufficializzarne formalmente l’atto e la trasmissione dell’informazione ai lavoratori”.

Si indica che due punti presenti nell’allegato 13 “approfondiscono il tema della presenza di relazioni sindacali a compenso dell’indisponibilità di RLS od organismi sindacali per l’istituzione del Comitato che comprenda figure che rappresentano i lavoratori”:

  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

 

Fondamentale è poi soffermarsi su alcuni aspetti specifici che riguardano il ruolo di verifica dei Comitati, ad esempio per quanto riguarda il tema dell’informazione: controllo della temperatura, mantenimento delle distanze di sicurezza, utilizzo di strumenti di protezione individuale, comportamenti corretti sul piano dell’igiene. Bisogna anche approfondire l’argomento sui dispositivi di protezione individuale, ad esempio con riferimento all’uso delle mascherine chirurgiche e all’uso dei liquidi detergenti.

 

Riguardo all’uso dei DPI si sottolinea che “è opportuno considerare che:

  • non è più giustificabile la mancanza di DPI e delle mascherine
  • in relazione alle nuove norme sull’obbligo di mascherine e DPI è consigliabile farle indossare il più possibile, non soltanto per mancanza di rispetto delle distanze, dati i movimenti frequenti in cantiere”.
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