Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?
In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l’accordo vigente, che regolamenta solo l’aggiornamento quinquennale e anche in e-learning per i preposti (Circolare n. 1 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Con la legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico
del datore di lavoro;
b. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
In assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti.
Se interessati, in allegato l’Approfondimento sulla mancata emanazione dei nuovi Accordi