Formazione su salute e sicurezza per i lavoratori edili, l’aggiornamento va fatto ogni 3 anni
A tutte le imprese edili
Come è noto, il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato Regioni, del 21 Dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo stato-regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.
Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.
Si ribadisce pertanto che in applicazione del CCNL edile siglato il 3 marzo 2022 l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuata ogni tre anni.
In allegato alla presente l’estratto dell’accordo Stato-regioni (punto 9) e l’estratto dell’allegato 2 del CCNL (capitolo “Formazione e sicurezza”)
- Estratto accordo stato regioni punto 9 (clicca qui per scaricare)
- Estratto allegato 2 CCNL (clicca qui per scaricare)
Il Direttore Duilio Castiglia