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Da Novembre Obbligatoria La Verifica Di Congruità Sulla Manodopera

Da novembre obbligatoria la verifica di congruità sulla manodopera

Dal 1° novembre entrerà in vigore il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, definito con il Decreto Ministeriale n. 143 del 25/2021, in attuazione dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile.

La congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La norma si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020 e si applicherà:

  • nell’ambito dei lavori pubblici;
  • nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70 mila euro.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, oppure del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa competente evidenzierà analiticamente all’impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

In caso di mancato raggiungimento della congruità, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera, la Cassa rilascerà la regolarità previa giustificazione del direttore lavori. Diversamente in caso di non regolarizzazione verrà comunicato l’esito negativo della congruità con conseguente indicazione dell’impresa in Banca nazionale delle imprese irregolari BNI.

Dunque l’obiettivo del provvedimento, che attua l’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni (DL n.76/2020), è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia proporzionata all’incarico affidato all’impresa.

 

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