I ponteggi di facciata 2021
Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V – Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).
L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) Indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Le norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 rappresentano ad oggi la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo. Rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano vigente, nel settore dei ponteggi, risulta “datato”.
I requisiti previsti nelle norme europee di prodotto sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana. Le norme europee UNI EN 12810 e UNI EN 12811 sono uno dei riferimenti per consentire un aggiornamento dell’intero settore e un confronto con gli altri Paesi europei. Esse potrebbero essere utili per “verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”, ai sensi del comma 5, articolo 131, del d.lgs. 81/08. Ulteriori altri studi sono comunque necessari al riguardo.
Se interessati ad un approfondimento, alleghiamo un documento Inail sull’argomento